Lo Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

ORATORIO SAN LORENZO

 

Art.l - (Natura dell'Associazione)

E' costituita, con sede in CAVOUR, PIAZZA SAN LORENZO numero civico 1

l'Associazione di Promozione Sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, deno­minata "ORATORIO SAN LORENZO",

di seguito detta più semplicemente Associazione.

Essa opera nell'ambito locale della parrocchia, con autonomia statutaria, orga­nizzativa, contabile e patrimoniale.

L'Associazione può chiedere l'affiliazione ad una Associazione Nazionale di promozione Sociale, attraverso l'Associazione Territoriale di riferimento; tale scelta comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell'Associazione Territoriale di quella Regionale e di quella Nazionale alla quale è af­filiata. L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art.2 - (Finalità dell'Associazione)

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, cul­turale e sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani ge­nerazioni, attraverso l'Oratorio ed il Circolo.

In particolare, l'Associazione:

a)   favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di edu­cazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;

b)   dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ec­clesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;

c)   realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a va­lorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;

d)   pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art.3 - (Attività istituzionali)

L'Associazione svolge ogni tipo di attività per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente.

A tal fine, l'Associazione:

a)   organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musica­li, mass-mediali);

b)   favorisce l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;

c)   cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;

d)   opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di ser­vizi turistici, atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;

e)   valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del tea­tro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'or­ganizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;

f)   promuove il libero associazionismo sportivo dilettantistico attraverso l'orga­nizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istitui­ti e incrementati i servizi pubblici relativi.

Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volon­tariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre:

-   svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

-   acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'orga­nizzazione e la pratica sportiva, per lo svolgimento di attività teatrali e musicali, per condurre iniziative di animazione e turismo sociale, per l'effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento;

-    svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati;

-   svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli sco­pi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legi­slative vigenti;

-    detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri scopi istituzionali;

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente arti­colo purché alle stesse direttamente connesse o affini.

Art.4 - (Entità ed amministrazione del patrimonio)

Il patrimonio potrà essere costituito ed incrementato dai beni mobili ed immobi­li che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e le­gati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo; le accettazioni di

donazioni ed eredità dovranno essere deliberate e/o approvate con beneficio d'inventario.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione ri­sponde la stessa col suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.

Art.5 - (Entrate dell'Associazione)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle se­guenti entrate:

a ). quote e contributi degli associati;

b ). eredità, donazioni e legati;

c ). contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d ). contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e ). entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f ). proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g ). erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h ). entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i ). altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associa­zione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

Art.6 - (Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo ar­ticolo 10, 1° comma.

Art.7 - (Obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione)

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o acces­sorie.

Art.8 - (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

a)   l'Assemblea;

b)   il Consiglio;

c)   il Presidente.

Art.9 - (Composizione dell'Assemblea)

Compongono l'Assemblea con diritto di voto, il Presidente, che la presiede, i Soci, purché in regola con il versamento della quota annuale di adesione/tesseramento.

Nel caso in cui non sia socio, il Consigliere spirituale ha diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto.

Art.10 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno, per approvare il bilancio.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

a ). approvare il programma delle attività dell'Associazione;

b ). approvare i Regolamenti proposti dal Consiglio;

c ). approvare il bilancio d'esercizio ovvero il rendiconto economico;

d ). deliberare il numero dei componenti il Consiglio;

e ). eleggere i membri del Consiglio.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria:

a)  per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

b)  per modificare lo Statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero de­gli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presen­te Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per la deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'in­dicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal consiglio e mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca presso la sede dell'associazione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Art.ll - (Consiglio: composizione e nomina)

Il Consiglio è composto da membri eletti dall'Assemblea fra i Tesserati che ab­biano compiuto il diciottesimo anno di età; l'Assemblea stabilisce il numero dei com­ponenti del Consiglio di Amministrazione, comunque non inferiore a cinque, prima di procedere all'elezione degli stessi.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confer­mati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un con­sigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si in­tenderà decaduto.

La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio.

 

Art.12 - (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa constatazione scritta dei moti­vi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, il consigliere può presentare appello allo stes­so consiglio a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la con­vocazione del consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del consi­glio è definitiva e inappellabile.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art.13 - (Compiti del Consiglio)

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segre­tario e il Tesoriere.

Al Consiglio spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riuni­sce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio, ai sensi dei successivi articoli 21 e 22, delibera a maggioranza as­soluta dei suoi componenti, sull'accettazione, sul diniego e sulla revoca della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'associazione.

Spetta al Consiglio determinare l'importo delle quote annuali di adesione e tes­seramento, di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.

Il Consiglio predispone il bilancio d'esercizio o il rendiconto economico, che deve essere approvato dall'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associa­zione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

Spetta al Consiglio predisporre i Regolamenti previsti dal presente statuto ovve­ro tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamen­to dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio:

  1. deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o temporanee, ma non anche il trasferimento della sede sociale, la cui delibera spetta all'assemblea;
  2. proporre all'Assemblea l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative per eventuali modifiche di carattere tecnico, esclusivamente sulla scorta di precise indica­zioni da parte degli organi associativi superiori (territoriale, regionale o nazionale), ai quali ogni adeguamento è sottoposto a verifica di conformità;
  3. scegliere annualmente gli enti, le istituzioni e le associazioni, a qualsiasi livello terri­toriale, a cui il Circolo aderisce, in modo da utilizzare tutte le sinergie possibili in ogni ambito;
  4. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea del Circolo e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;

5.  impartire direttive ai Soci sul tesseramento;

  1. nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti, i Coordinatori dei vari settori di attività.

Art.14 - (Convocazione e validità delle sedute del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indi­cazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione è inoltrata al domicilio degli interessati a mezzo di idonea co­municazione almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di te­legramma, e-mail o fax, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti del Consi­glio dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso il numero di utenza fax o indirizzo E-Mail indicato nel libro verbali del Consiglio alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta do­miciliazione.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglie­ri. Non sono ammesse deleghe.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, tra­scritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presen­ti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - (Elezione del Presidente e Vice presidente)

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono esse­re confermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presi­dente, il Consiglio, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 11,3° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla sca­denza naturale del Consiglio.

Art.16 - (Compiti del Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei ter­zi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cu­ra l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda neces­saria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio e dell'Assemblea, cu­rando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presi­dente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 17 - (Il Consigliere Spirituale)

 

Il Consigliere Spirituale è, di regola, il Parroco o altro Presbitero da lui designa­to.

Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione ed alla realizzazione delle relative iniziative.

Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attra­verso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

Art.18 - (Il Segretario ed il Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio e possono essere scelti an­che tra persone che non fanno parte del Consiglio.

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consi­glio, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

Il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio ovvero del Presidente.

Il Consiglio ha potere di attribuire gli incarichi di segretario e tesoriere a una stessa persona.

Art. 19 - (I Soci)

I soci con diritto di voto dell'Associazione sono i Tesserati legittimati ai sensi dell'articolo 2 del Codice Civile che fissa la maggiore età al compimento del diciotte­simo anno.

Per l'acquisizione della qualità di socio si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 21 e 22.

A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione del­le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio o ren­diconto economico e finanziario e delle attività, per l'elezione degli organi direttivi.

Ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di una sola delega.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmis­sibilità della qualifica di socio.

Art.20 - (Adesione dei soci)

Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione possono acquisire la qualità di Tesserato, presentando domanda al competente organo del Circo­lo e versando la quota annuale di tesseramento. La domanda potrà essere respinta solo in presenza di comprovato motivo.

I Tesserati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dal Circolo e frequentarne la sede; nel caso di affiliazione dello stesso ad Associazione Nazionale, possono partecipare alle manifestazioni promosse dalla stessa a qualunque livello e possono frequentare la sede dell'Associazione Nazionale, dell'Associazione Regionale, dell'Associazione Territoriale e dei Circoli.

I Tesserati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento han­no il diritto di voto all'Assemblea.

I Tesserati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicu­rativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dall'associazione territoriale cui il Circolo è affiliato.

Art.21 - (Diniego dell'adesione ed esclusione del socio)

Il Consiglio del Circolo/dell'Oratorio accoglie o respinge la domanda di adesio­ne presentata dalla persona che intende diventare Socio; la domanda è respinta quando:

a)   lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o con quello dell'Associazione cui il Circolo è affiliato;

b)   lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità del Circolo o dell'Asso­ciazione Territoriale, Regionale e Nazionale alla quale il Circolo è affiliato;

Spetta all'Assemblea deliberare l'esclusione del socio, ai sensi dell'articolo 24 - comma terzo - del Codice Civile, quando:

a)   il Socio non ha versato la quota annuale di affiliazione;

b)    il Socio svolge attività in contrasto con le finalità del Circolo e dell'Associazione Territoriale, Regionale e Nazionale cui lo stesso è affiliato.

L'esclusione comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività ed a fre­quentare la sede del Circolo in ambito locale ed a tutti i livelli dell'Associazione nazio­nale cui il circolo è affiliato.

Art.22 - (Quota annuale di adesione/tesseramento)

Ciascun Socio dovrà versare ogni anno la quota annuale di adesio­ne/tesseramento, il cui importo è determinato dal competente organo del Circolo stesso, tenuto conto delle direttive del Consiglio Territoriale della Associazione cui il Circolo è affiliato. La quota annuale di adesione/tesseramento non è trasferibile, né rivalutabile.

Il Circolo, ricevute le suddette quote annuali di affiliazione, versa all'Associa­zione Territoriale la quota stabilita dal Consiglio Territoriale trattenendo la restante par­te per le esigenze di funzionamento del Circolo.

Art.23 - (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio, sono deliberati dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria, con le modalità previste dall'articolo 10 del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore. Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni del Circolo devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale.

In ogni caso, i beni del Circolo non possono essere devoluti ai Soci, agli ammi­nistratori e dipendenti dello stesso.

Art.24 - (Circolo Culturale Cinematografico)

Il circolo si propone, altresì, di svolgere attività cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o ini­ziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione socia­le e audiovisiva.

Per lo svolgimento dell'attività cinematografica il circolo aderisce all'Associazione Nazionale Circoli Cinematografici (ANCCI) secondo le modalità e gli accordi da stipulare attraverso apposita convenzione sottoscritta dall'Associazione Nazionale di riferimento e dall'ANCCI.

Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tesse­ra annuale rilasciata dall'Associazione nazionale a cui il circolo è affiliato, come pre­vede l'articolo 1 del presente statuto. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per le proiezioni di film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di cir­colazione.

Per il perseguimento dei fini sociali, il Circolo può assumere la gestione di una sala cinematografica riservata ai soci ai sensi dell'art. 18, sesto comma del D.Lgs. n. 28/2004.

Art.25 - (Associazione sportiva dilettantistica)

Al fine di iscrivere squadre appartenenti al Circolo a partecipare a partite, tornei e campionati indetti da Federazione Sportive o da Enti di promozione sportiva ricono­sciuti dal CONI, il Presidente e i dirigenti delegati dell'associazione, si obbligano in proprio verso le Federazioni e gli Enti stessi per la perfetta osservanza degli Statuti e dei Regolamenti relativi presenti e futuri. Si impegnano inoltre esplicitamente a ricono­scere la piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dei provve­dimenti adottati dagli Organi delle Federazioni e degli Enti nei confronti di tutti i sog­getti, Società e persone fisiche, in essi inquadrate.

Il Presidente e i dirigenti delegati si impegnano ad accettare le decisioni degli Organi preposti dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva in tutte le verten­ze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività spor­tiva, o relative alla loro appartenenza; essi sono a conoscenza che ogni azione tendente a eludere, comunque, tale impegno determina sanzioni disciplinari sino alla misura del­la radiazione.

Art.26 - (Rinvio a disposizioni vigenti)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

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